Studenti lavoratori
ott 15th, 2009 | Magazine | Categoria: Diritti del cittadino
Gli studenti che devono lavorare per poter sostenere gli studi o per migliorare il loro livello culturale, godono di alcune agevolazioni, quali ad esempio turni di lavoro che non vadano ad ostacolare le frequenze dei corsi stessi e le cosiddette 150 ore (art. 10 legge 300/70, Statuto dei lavoratori).
Il diritto dei permessi studio spetta a tutti i lavoratori, privati o pubblici, che siano iscritti ad un corso universitario, o ad un corso di scuola primaria o secondaria ovvero ad un corso di qualificazione professionale, legalmente riconosciuto.
La richiesta delle 150 deve essere inoltrata dal dipendente al datore di lavoro con un largo anticipo rispetto all’inizio del corso scolastico, inoltre al termine dell’anno scolastico, il lavoratore dovrà consegnare il relativo attestato di frequenza.
Gli adempimenti e i limiti dei permessi studio si evincono dalle generalità dei diversi tipi di contratti collettivi ai quali vengono demandati. Osservandone qualcuno, possiamo notare che alcuni settori aziendali beneficiano di un monte ore annuale diverso, alcuni contratti suddividono le 150 ore in 3 anni solari, altri lo prevedono per ciascun anno solare.
Inoltre in alcuni contratti aziendali è stabilito che tale diritto studio, decade se l’obbligo formativo avviene durante le ore serali.
In ogni caso il lavoratore potrà avvalersi del permesso studio retribuito per sostenere l’esame di stato, o per ogni esame universitario.
Il numero di studenti lavoratori in un’azienda che possono assentarsi contemporaneamenteato non deve superare la percentuale dettata dal contratto.
Lo studente lavoratore può rifiutarsi di effettuare ore straordinarie e deve essere agevolato sul turno di lavoro in modo da facilitarne la frequenza scolastica o la preparazione agli esami.