Disoccupazione con requisiti ridotti
La disoccupazione con requisiti ridotti è un’indennità che spetta a tutti coloro i quali hanno avuto un rapporto di lavoro breve o discontinuo nell’anno precedente e pertanto non hanno potuto raggiungere la soglia del requisito necessario per la disoccupazione ordinaria (almenu 1 anno di lavoro negli ultimi due).
L’erogazione della disoccupazione con i requisiti ridotti, indennizza un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno solare antecedente la domanda, fino ad un massimo di 180 giori.
La condizione è sempre la causa di licenziamento, il lavoratore che ha terminato il rapporto di lavoro con dimissioni volontarie non ne acquisisce il diritto.
Per ottenere l’indennità occorre:
- aver lavorato nell’anno solare precedente la domanda almeno 78 giorni di calendario, compreso le festività, malattia e maternità;
- essere iscritti all’INPS da almeno 2 anni ed aver versato almeno un contributo prima dei due anni solari precedenti la domanda;
- presentare la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti entro il 31 marzo dell’anno successivo presso la sede INPS, i modelli possono essere scaricati direttamente dal sito www.inps.it, oppure ci si potrà recare presso un patronato, il quale gratuitamente provvederà all’inoltro della richiesta corredata della relativa documentazione.
Se la domanda verrà accolta, l’INPS in base alla richiesta del richiedente, provvederà ad emettere il pagamento tramite:
- assegno circolare
- bonifico bancario o postale
- allo sportello dell’ufficio postale
L’indennità è pari al 35% della retribuzione percepita per i primi 120 gg, al 40% per i successivi.
Tutti i periodi di disoccupazione sono coperti da contribuzione figurativa.










