Bollo auto e multe, sanatoria e condono fino a 1000 euro: Una panoramica a 360 gradi

Multe stradali e bolli auto ‘stracciati’. E più, in generale, l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. È quanto contenuto nell’ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra economica e attesa in Cdm lunedì prossimo. Si tratta, in sostanza, di debiti di importo residuo, che includono interessi e sanzioni, calcolati alla data di entrata in vigore del decreto e affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Una cancellazione che tuttavia esclude i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, come le somme affidate all’agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti o le somme affidate per il recupero di aiuti di Stato, il cui valore complessivo, rispetto al valore dell’intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale. Lo stralcio, che per il contribuente è gratuito, comporterebbe allo Stato un costo di 524 milioni nei 5 anni dal 2019 al 2023.

Annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. E’ quanto conferma l’ultima bozza sul decreto fiscale, collegato alla manovra e attesa in Consiglio dei ministri il 15 ottobre. Si parla di quei debiti di importo residuo, calcolati alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivi di interessi e sanzioni, che per il recupero siano stati affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre del 2010. Il minore gettito è quantificato in 524 milioni nei 5 anni dal 2019 al 2023.

Sono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, come le somme affidate all’agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di aiuti di Stato, etc. il cui valore complessivo, rispetto al valore dell’intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale.

ROTTAMAZIONE TER – Cinque anni per sanare cartelle, consegnate alle Entrate nel 2000-2017, possibilità di ricorrere a compensazioni, zero sanzioni e interessi di mora. La nuova definizione agevolata rispetto alle precedenti fruirà di condizioni più “favorevoli”: si potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni) con due rate semestrali ogni anno (al 31 luglio e al 30 novembre) e si potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Se si eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo; provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme, dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive, avviate prima dell’adesione alla definizione.

PACE FISCALE ANCHE PER LITI PENDENTI – Sarebbero interessate dalla rottamazione le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, che possono essere definite su richiesta del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, le controversie possono essere definite con il pagamento: della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; di un terzo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In base alla bozza la definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è richiesto il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate. In dirittura di arrivo anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e dei processi verbali di constatazione. La prima modifica normativa consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi. La seconda permette di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate.

ROTTAMAZIONE PER DEBITI DAZI DOGANALI – Arriva anche la rottamazione per i debitori di dazi doganali e di Iva all’importazione. La misure, inserita nell’ultima bozza del Dl sulla pace fiscale da allegare alla manovra, punta a incentivare la regolarizzazione dei debiti legati a dazi doganali e all’Iva sull’import agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all’Erario europeo, fatta salva la trattenuta all’erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore, e all’Erario nazionale, per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto all’importazione. L’ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a oltre 540 milioni di euro mentre l’ammontare dell’Iva all’importazione è di oltre 827 milioni di euro. La disposizione di definizione dei ruoli per dazi ed Iva all’importazione si ritiene prudenziale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%, che dovrebbe portare nelle casse dello Stato 200 milioni circa in 5 anni, che potrebbero salire a oltre 280 milioni in caso di adesione al 30% e a circa 470 milione con adesioni al 50%, a 750 milioni con adesioni al 70% e circa 935 milioni con un’adesione al 100%.

CASSA INTEGRAZIONE PER CRISI AZIENDALE – Estensione e proroghe in arrivo, sempre nella bozza, per la mobilità in deroga e la Cigs per crisi aziendale. Mobilità in deroga prorogata anche per i lavoratori di Termini Imerese alla prese con una trattativa infinita per il rilancio dello stabilimento siciliano ex Fiat che vede nuove difficoltà con il nuovo acquirente Blutec. L’art. 19 dunque estende per 12 mesi la mobilità in deroga anche a quei lavoratori che hanno cessato o cessano il trattamento di mobilità ordinaria in deroga tra il 22 novembre e il 31 dicembre 2017 e dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 già occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriali a patto però che ai lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con un piano regionale ad hoc. Il lavoratore decadrà dal beneficio qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo. Ai costi si fa fronte con le risorse già previste dalla legge di bilancio 2017. Estensione in vista anche per la Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale ora accessibile a tutte le imprese con una rilevanza strategica e non più solo a quelle con organici sopra i 100 lavoratori. E proroga all’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà sino al limite di 12 mesi alle stesse condizioni già previste per le altre due causali di crisi e riorganizzazione qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.

Bollo auto e figlio con legge 104, è possibile avere l’esenzione?

Bollo auto e esenzione per legge 104/1992

La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori.

Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione.

Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta

Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da:

• disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

• disabilità grave o con pluriamputazioni;

• disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

• disabilità per cecità o sordità.

Documenti d’allegare alla domanda

Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità:

Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

• Copia della carta di circolazione;

• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

Nel caso di Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

• Copia della carta di circolazione;

• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;

• Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

I veicoli per i quali è possibile chiedere l’esenzione

L’esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, condotti dai disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.

L’esenzione spetta per un solo veicolo, si può possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, già soggetto di esenzione bollo, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra).

Esenzione bollo auto sul veicolo del familiare

Il veicolo deve essere intestato al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel caso specifico il padre che ha fiscalmente a carico il figlio di 8 anni può chiedere l’esenzione bollo auto.

Un vincolo indispensabile per potere usufruire dell’esenzione del bollo auto è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.

Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Sono escluse da questo limite sopra indicato, i redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Per familiare del disabile si intende: il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi.

Esenzione bollo auto permanente

L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente, se riconosciuta per il primo anno (con presentazione di regolare domanda), prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti.

Solo quando vengono meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato (o agli eredi dello stesso) devono darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena il recupero del tributo e l’applicazione di sanzioni.

Le novità sul bollo auto, dopo che l’odiata tassa è passata al vaglio dalla Manovrina, cominciano ad intensificarsi. Cerchiamo di fare chiarezza con una scheda riassuntiva all’interno della quale saranno elencate tutte le ultime novità sulla tassa di possesso. L’unica questione che sta passando in secondo piano è che il bollo auto per diversi anni e trasversalmente, è stato evocato come balzello da eliminare.
Il bollo auto non si può eliminare – A una certa e notevole mancanza di entrate nelle casse regionali si contrapporrebbe la certa moltiplicazione del peso fiscale a danno dei cittadini. Ci sono 43,5 milioni di auto circolanti. Se è vero, come è vero, che la tassa di possesso del veicolo sarebbe stata (come previsto nelle proposte) trasferita alla benzina con un aggravio di accese, è altrettanto vero che l’introito traslerebbe nelle casse dello Stato e non più delle Regioni. Il Bollo Auto, nel 2015, ha assicurato alle casse delle Regioni oltre 6 miliardi di euro. Esso incide per l’11,7% del totale delle entrate delle imposte e tributi propri delle Regioni (IRPEF Regionale, IRAP, ARISGAM, ecc.), che equivalgono a 51,4 miliardi di euro. Nello specifico le tasse automobilistiche hanno assicurato lo scorso anno in Lombardia 849 milioni di euro (il 9% del totale del gettito dei tributi propri); nel Lazio 775 milioni di euro (il 9,4% del totale dei tributi propri); nel Veneto 595 milioni di euro (il 14% del totale del gettito dei tributi propri); in Emilia Romagna 550 milioni di euro (il 14,7% del totale dei tributi propri); in Piemonte 543 milioni di euro (il 10,8% del totale dei tributi propri); in Campania circa 398 milioni di euro (il 13,4 del totale dei tributi propri). Considerando il parco veicoli circolante in Italia, si sono pagati 147 euro in media l’anno per ogni veicolo circolante (autovetture, motocicli, ecc.).
Senza bollo l’auto si ferma – cassata la possibilità che la tassa sia eliminata, la norma che ha ricevuto il via libera dalla Commissione (e che deve ora passare in quella di bilancio), al fine di contrastare l’evasione sul bollo auto, prevede infatti che gli uffici del dipartimento dei trasporti, così come i centri di revisione controllino che i proprietari dei veicoli abbiano sempre pagato la tassa di proprietà e di circolazione del mezzo e che lo stesso non sia sottoposto a fermo amministrativo.
Se le verifiche danno esito negativo, praticamente il mezzo non potrà più circolare finchè non sarà pagato il bollo.
Inoltre, una proposta presentata dal Pd come emendamento alla Legge di Bilancio, allo scopo di contrastare ulteriormente l’evasione della tassa di proprietà, già approvata dalla commissione Finanze alla Camera, prevede che chi è autorizzato per legge ad effettuate la revisione dei veicoli debba accertarsi anche dell’avvenuto pagamento del bollo auto e che sugli stessi veicoli non gravi il fermo amministrativo.
Solo dopo aver appurato che il proprietario sia in regola con il pagamento della tassa di circolazione e con quella di proprietà, infatti, si potrà procedere alla revisione, in caso contrario il proprietario è tenuto prima a regolarizzare le proprie posizioni debitorie e poi potere ottenere la revisione del veicolo.
Invero è utile ricordare che il bollo auto non è dovuto se caduto in prescrizione – In sostanza, se dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve  un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, il tributo non sarà più dovuto.
Lo stabilisce l’art. 1, comma 163, della legge 296/06, il quale afferma che il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Si tratta di una posizione avvalorata dalla giurisprudenza, come dimostra la recente sentenza della CTR di Catanzaro del 3 febbraio 2016 che avalla un orientamento sempre più favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione (sent. n. 701/2014,  S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della presunta natura erariale del credito.
Inoltre, il bollo rincara – Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha chiarito che il bollo auto, diventa anche una tassa legata a quanto ogni vettura inquina. L’impostazione della nuova formulazione pare essere allo stato dell’arte irrevocabile: “Nell’ambito della strategia energetica nazionale il bollo auto sarà rimodulato in rapporto a un rinnovamento del parco vetture che, al momento, vede una quota alta, al 44%, di veicoli inquinanti euro 3”.
Mettersi in regola o Radiazione dal Pra del veicolo –  Alla luce di tutte queste novità, si rende necessario regolarizzare le posizioni debitorie se si vuole continuare a usare l’autoveicolo. Ci sono tre anni di tempo per saldare il bollo non pagato a fare data dalla scadenza dell’ultimo pagato. Passata tale scadenza si incorre nella radiazione dell’auto da parte del Pubblico registro automobilistico (PRA). È quanto stato affermato dal decreto emanato da Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che decide così di far chiarezza sull’applicazione di tale norma la quale, nonostante sia già presente nel codice della strada, è stata applicata rare volte e suscitando non poche perplessità.

Bollo e Superbollo auto 2018: prescrizione e Legge 104, tutto ciò che devi sapere

È una delle tasse più odiato dagli italiani, in questo mila 18 arrivano le prime stangate iniziò anno. Infatti, sono milioni di italiani che dovranno affrontare la spesa pagando alla regione di provenienza in merito all’imminente scadenza il 31 gennaio. Ovviamente, bisogna leggere attentamente le pubblicazioni in merito al bollo auto per capire e conoscere in merito esenzione scadenze.

Attenzione per chi in questi giorni ha ricevuto da Equitalia un’ingiunzione di pagamento del bollo auto risalente al 2012. In molti stanno già correndo ai ripari rivolgendosi all’associazione in difesa del consumatore. Tantissime persone si sono rivolte a queste associazioni perché hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento addirittura del bollo del 2012, quindi chiaramente arricchito di more e sanzioni varie. Teoricamente il bollo del 2012 è prescritto a fine del 2015, a meno che in questo arco di tempo non siano pervenuti nelle notifiche, delle comunicazioni da parte della regione per cui sono stati bloccati tempi della prescrizione. La legge parla chiaro, le tasse automobilistiche, si prescrivono dopo tre anni i tempi si contano a partire dall’anno dopo la scadenza del bollo.

Tra pochi giorni dovrà essere pagato il bollo auto 2018 E questa scadenza è valida per tutti i soggetti che hanno la scadenza a fine dicembre. Esistono Tuttavia dei casi di esenzione o riduzione della tassa che possono cambiare però da regione a regione. Precisiamo che secondo una recente sentenza della Cassazione è stato stabilito che il periodo di prescrizione della tassa è fissato a 3 anni. Come abbiamo riferito, ci sono delle esenzioni che possono essere in alcuni casi totali o parziali. Ma quali sono effettivamente questi casi E chi può non pagare il bollo auto? Innanzitutto Diciamo che a non dover pagare il bollo auto sono i possessori di veicoli storici ultratrentennali e dunque di auto che sono state immatricolate almeno 30 anni fa. Sono esenti dal bollo anche le auto per disabili, portatori di handicap e nello specifico tutti i veicoli intestati a persone disabili Oppure ai familiari che hanno eventualmente a carico un disabile protetto dalle agevolazioni connesse alla legge 104 sui portatori di handicap. Sono ancora una volta previste delle riduzioni per auto elettriche ibride a metano e GPL p.

La legge 104 prevede l’esenzione del bollo auto su tutti i veicoli Condotti dalla persona invalida o disabile Oppure dai familiari accompagnatori. Però per poter usufruire di questa agevolazione in questo caso bisogna presentare una domanda alla Regione competente alla quale si dovrà allegata tutta la documentazione necessaria. Sono previste delle riduzioni anche per le auto elettriche ibride a metano e GPL. L’esenzione ancora aspettato un solo individuo che durante la dichiarazione deve fornire la relativa targa, ma comunque è necessario che il veicolo non sia superiore ai 2000 cm cubici se a benzina ed a 2800 CC qualora questo sia a gasolio.

Questi sono tutti i casi in cui è prevista l’esenzione totale o parziale, tutti gli altri invece dovranno provvedere a pagare il bollo. Proprio A questo riguardo va detto che è possibile effettuare il pagamento entro la fine del mese successivo a quello di scadenza e che per tutti i pagamenti che verranno effettuati in  ritardo verrà applicata la tassa una maggiorazione e per il ritardo.

Qualora il bollo auto non venga pagato C’è una novità che, come abbiamo anticipato, consiste nella prescrizione triennale della tassa sul possesso di un’auto che era stata messa in discussione in tempi piuttosto recenti da Alcune regioni, le quali richiamandosi alla regola vigente per altri tipi di tributi, avevano sostenuto che la prescrizione dovesse scattare oltre i 10 anni. Una sentenza recente della cassazione ha invece confermato che il mancato versamento del bollo auto potrà essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello corrispondente al bollo non pagato.

Sono più di quanto si può pensare di automobilisti che si sono visti recapitare una scheda esattoriale per il fallito versamento del bollo auto 2012. Molti di essi hanno voluto vederci chiaro rivolgendosi presso gli uffici che tutelano i consumatori. Il piano che regolamenta la prescrizione del bollo vanno dai tre anni in su. Per quanto riguarda la tassa del 2012 la prescrizione parte del 1 gennaio 2013 e scatta, poi il 31 dicembre 2015.

Superbollo auto 2018: è fissata al 31 gennaio 2018 la scadenza per il versamento dell’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. In vista dell’imminente scadenzal’Agenzia delle Entrate ricorda che chi risulta proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o gli “utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli” per il trasporto di persone e cose “con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2017 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi” dovranno mettersi in regola. Tramite l’Agenzia delle Entrate è possibile calcolare il superbollo inserendo i dati e stampando il modello F24. per chi non paga il super bollo è prevista una multa del 30% dell’imposta che si sarebbe dovuta pagare.

Questi saranno tenuti a pagare un’ addizionale erariale sulle tasse automobilistiche chiamata appunto superbollo ma soltanto in cui la potenza del motore supera i 185 kW. L’addizionale da pagare per quelle auto di Potenza superiore a 225 kilowatt sarà pari a €10 per ogni kW per il superbollo 2011 anni successivi mentre a partire dal 2012 si parlerà di €20 per ogni kW di Potenza superiore a 185 kW. Sembra proprio che l‘importo aggiuntivo da pagare per il superbollo possa diminuire Secondo alcuni criteri ovvero diminuire del 15% dopo 5 anni dalla data di fabbricazione del veicolo, del 30% dopo 10 anni dalla data di fabbricazione del veicolo, del 60% dopo 15 anni dalla data di fabbricazione del veicolo ed infine non sarà prevista alcuna addizionale dopo 20 anni dalla data di fabbricazione.

Tutti coloro che vorranno calcolare il superbollo potranno semplicemente consultare l’Agenzia delle Entrate che pare abbia messo a disposizione un servizio online, dove è possibile effettuare il calcolo semplicemente inserendo i dati dell’utente e stampare poi il modello F24 già compilato. Bisognerà effettuare il versamento dell’imposta contestualmente a quello della tassa automobilistica entro i termini previsti per il bollo auto. Nel caso in cui il pagamento del superbollo non verrà effettuato entro i termini previsti ci sarà una sanzione amministrativa del 30% dell’imposta che si sarebbe dovuta versare.

Il bollo auto sarà pagato entro il 31 gennaio da tutti coloro i quali possiedono dei veicoli. Sono esenti Dal pagamento bollo entro il 31 gennaio soltanto alcune categorie ovvero i veicoli storici di oltre 30 anni regolarmente iscritte ai registri, le auto elettriche, le auto ibride e le auto per disabili e portatori di handicap nonché le auto a metano e GPL. L’esenzione spetta in realtà soltanto ad un individuo che durante la dichiarazione deve la relativa targa ma è necessario che il veicolo non sia superiore ai 2000 cm cubici se a benzina e 2800 CC C3 a gasolio. Tutti gli altri soggetti devono provvedere al pagamento entro e non oltre il 31 gennaio. Come già avete capito, È anche possibile pagarlo in ritardo ma in questo caso viene applicata una sanzione. Nel caso in cui si arrivi a pagare il bollo auto scaduto da un anno, la regione invierà un avviso bonario dove Avvisa il contribuente di corrispondere la cifra dovuta al più presto pagando una maggiorazione del l’importo della tassa mobili automobilistica pari al 30% maggiorato degli interessi di mora.

E di questi giorni l’appello del Presidente dell’ACI, l’ing. Angelo Sticchi Damiani, che ha chiesto di abolire il superbollo a partire dal 2018.

Ma cos’è il superbollo?

Si tratta in realtà di una so- vrattassa che fa lievitare in modo considerevole l’importo base dell’imposta per le vetture con più di 185 Kilowatt (ovvero 251,5 cavalli). Per ogni kilowatt che supera tale soglia si incorre in un aumento di 20 euro sul bollo. Tuttavia è prevista una riduzione graduale con l’invecchiamento del veicolo: 12 euro, 6 euro e 3 euro, rispettivamente allo scadere dei 5, 10 e 15 anni di età dall’immatricolazione, mentre nessun importo si deve al compimento del 20° anno.

“È necessario eliminare il superbollo”, commenta il massimo esponente dell’ACI, “perché non deve essere penalizzato un comparto su cui l’Italia ha delle eccellenze come Ferrari, Maserati e Lamborghini. Infatti, questa misura non ha portato i risultati attesi dal Governo, ma anzi ha avuto un gettito inferiore alle attese”. I numeri dicono che lo Stato ha incassato appena un terzo del previsto: la stima dell’esecutivo era di circa 168 milioni di euro l’anno mentre i reali introiti sono stati di 60 milioni di euro. Questa disparità è dà attribuire al fatto che il superbollo ha allontanato gli acquirenti dalle auto più performanti, la cui esportazione è cresciuta del 115%.

Sticchi Damiani ribadisce anche la necessità di abolire la normale imposta sulle auto ultraventennali, ripristinata dal Governo a partire dal 2015. “Bisogna riordinare il bollo per le vetture ultraventennali veramente storiche”, spiega il presidente,“che ogni anno aumentano di circa mille unità. Vanno tutelate solo queste, esentandole dal pagamento del bollo auto anche perché tutte le altre circolanti ogni giorno sono inquinanti, poco sicure e dannose per l’ambiente”.

Per la tassa di proprietà è invece bene ricordare che si prescrive dopo tre anni. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione che fa cadere il precedente periodo che lo quantificava in 10 anni. Dunque va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata dopo questo termine, con i 36 mesi che sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento dell’imposta fa riferimento. Ad esempio, per il bollo non versato nel 2014, la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2017, rendendo impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale le notifiche recapitate dopo quest’ultima data. Tuttavia, il mancato ricorso entro sessanta giorni rende la cartella esecutiva.

Bollo auto e figlio con legge 104, è possibile avere l’esenzione? Bollo auto e esenzione per legge 104/1992 La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori. Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da:  disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

  1.  disabilità grave o con pluriamputazioni; disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  2. disabilità per cecità o sordità. Documenti d’allegare alla domanda Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità: Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
  3. Copia della carta di circolazione;
  4. Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni; 
  5. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). Nel caso di Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
  6. Copia della carta di circolazione; Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;
  7. Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  8. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). I veicoli per i quali è possibile chiedere l’esenzione L’esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, condotti dai disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione spetta per un solo veicolo, si può possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, già soggetto di esenzione bollo, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Esenzione bollo auto sul veicolo del familiare Il veicolo deve essere intestato al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel caso specifico il padre che ha fiscalmente a carico il figlio di 8 anni può chiedere l’esenzione bollo auto. Un vincolo indispensabile per potere usufruire dell’esenzione del bollo auto è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico. Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Sono escluse da questo limite sopra indicato, i redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Per familiare del disabile si intende: il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi. Esenzione bollo auto permanente L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente, se riconosciuta per il primo anno (con presentazione di regolare domanda), prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti. Solo quando vengono meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato (o agli eredi dello stesso) devono darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena il recupero del tributo e l’applicazione di sanzioni.PER QUALI VEICOLI Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli: – motocarrozzette – autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile – autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).
  9. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE Spese di acquisto Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base al successivo paragrafo 2 del capitolo III. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

    Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso. Intestazione del documento comprovante la spesa Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

    LE AGEVOLAZIONI IVA È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate. È applicabile l’IVA al 4 per cento anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra. Gli obblighi dell’impresa L’impresa che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve: – emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale; – comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.

    L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ufficio competente L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi dell’ente Regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

    Quello che deve fare il disabile Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione). Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento. Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Bollo auto, prescrizione sempre in 3 anni