Fattura elettronica ritardo, tutte le sanzioni a cui si va incontro

Questo articolo in breve

Il ritardo nella trasmissione della fattura elettronica per chi non lo sapesse è sanzionato e di questo tratta l’articolo 1 del decreto legislativo 471/1997. Nello specifico articolo 21 comma 4 del DPR 633/1972 prevede l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio entro un tempo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione individuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633 del 1972. Nel caso in cui la fattura elettronica dovesse essere trasmessa in ritardo, questo è sanzionato dall’articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 che al comma 1 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che sarà compresa tra il 90 e 100 80% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.  Inoltre, sempre il comma 1 prevede che la sanzione è dovuta nella misura che va da 250 a €2000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 

Per quanto riguarda le violazioni che sono state commesse Fino al prossimo 30 settembre 2019 da parte dei contribuenti che hanno liquidazione IVA mensile l’articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 127 del 2015, dispone che le sanzioni per la tardiva trasmissione non si applicano nel caso in cui la fattura è trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Mentre sempre l’articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 127 del 2005 prevede che per la tardiva trasmissione le sanzioni si applicano con una riduzione del 80% a condizione però che la fattura elettronica sia comunque stata emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione  dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Ad ogni modo nel caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica si può sempre fare riferimento al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 ed in questo caso è prevista la riduzione delle esenzioni.

Riduzioni delle esenzioni

In che misura?  Si parla di una riduzione ad un decimo del minimo qualora il pagamento sia avvenuto entro 30 giorni dalla scadenza ed ancora ad un nono del minimo qualora il pagamento sia avvenuto tra il 31esimo e il novantesimo giorno dalla scadenza.  Si prevede una riduzione ad un Ottavo del minimo qualora il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso della quale è stata commessa la violazione.

Si prevede inoltre una riduzione ad un settimo del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Prevista una riduzione ad 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Bisognerà utilizzare un codice tributo che è 8911, l’anno di riferimento ed anche quello nel quale è stata commessa la violazione.