Pensione Anticipata, per richiedere l’ Ape bisogna fare tre domande

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Per richiedere l’Ape sono necessarie tre domande da presentare in due tempi diversi. La prima è la «domanda di certificazione del diritto all’Ape» e serve come richiesta, appunto, della certificazione del diritto all’Ape, presupposto necessario e indispensabile per l’accesso all’anticipo pensionistico. La seconda è la «domanda di Ape» ed è (appunto) la richiesta vera e propria dell’Ape e deve essere necessariamente presentata unitamente alla «domanda di pensione di vecchiaia» (la terza), la cui efficacia resta tuttavia condizionata all’accesso al finanziamento. Per stablire la convenienza dell’operazione, comunque, conviene prima effettuare delle simulazioni utilizzando il programma presente sul sito dell’Inps, che non richiede password di accesso. Tutte le domande si presentano all’Inps telematicamente (i vari modelli sono disponibili online, sul sito Inps). La prima domanda da fare è la «domanda di certificazione del diritto all’Ape».

1.certificazione diritto all’Ape

Va presentata all’Inps attraverso il suo portale internet, direttamente dall’interessato (che sia ovviamente in possesso dei requisiti: 63 anni o più d’età; 20 anni o più di contributi; maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; ecc.) o tramite patronato, al quale l’interessato abbia rilasciato formale delega (la presenza di delega è una situazione verificata dall’Inps). Per chi fa da sé, ai fini dell’accesso ai servizi online dell’Inps, è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall’Inps stesso. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se i requisiti risultano tutti soddisfatti, l’Inps comunica al richiedente, sempre attraverso il sito internet, la certificazione del diritto all’Ape, indicando altresì:

  • la data di maturazione del requisito dell’età che consente di presentare la domanda di Ape, cioè il giorno a partire dal quale il richiedente, può presentare la domanda di Ape. È ovvio che può trattarsi anche di un giorno già trascorso, perché ad esempio il richiedente ha già tutti i requisiti/condizioni maturati per richiedere l’Ape;
  • la durata massima del finanziamento (in genere variabile da 6 a 43 mesi);
  • gli importi minimo e massimo
  • della quota mensile di Ape ottenibile. Qualora invece non sia accertato il possesso dei requisiti, l’Inps comunica all’interessato il rigetto della domanda. Nei successivi 30 giorni, l’interessato può fare istanza di riesame. Nell’uno e nell’altro caso (accoglimento o rigetto della domanda) l’Inps invia all’interessato un messaggio di posta elettronica (email) contenente l’avviso dell’avvenuta pubblicazione, sul sito internet, della sua comunicazione relativa all’Ape (accoglimento o rigetto).

2.domanda di Ape Le operazioni si fermano qui per chi riceva rigetto dall’Inps alla richiesta della certificazione del diritto all’Ape. Chi, invece, riceva l’ok dell’Inps, cioè chi riceva la certificazione del diritto all’Ape, per poter fruire materialmente dell’Ape deve ancora inviare all’Inps la domanda di Ape e quella di pensione di vecchiaia. Cominciamo dalla domanda di Ape.

Compilata secondo i modelli allegati 2, 3 e 4 al Decreto attuativo della legge, va presentata all’Inps mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello (vedi riquadro alla pagina seguente). La trasmissione è telematica, sempre dal sito internet dell’Inps, e può essere effettuata direttamente da parte del richiedente. Dovrebbe essere ammesso l’aiuto di un patronato, formalmente delegato dal richiedente. Ma, poiché questa domanda va firmata (con firma digitale), è necessario l’intervento diretto dell’interessato. Per firmare i documenti digitali bisogna essere titolari di un “certificato digitale” contenuto in una smart card o in una chiavetta USB (le versioni più diffuse costano 20-25 euro.

Chi ha già SPID è agevolato in questa operazione). E’ auspicabile che i patronati possano farsi garanti anche della firma per semplificare l’iter. La domanda può essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2019. La domanda di Ape è unica, ma comprende diversi documenti: a) la richiesta del contratto di finanziamento con indicazione dell’istituto finanziatore scelto dall’interessato tra quelli che hanno aderito all’accordo quadro, cioè della banca che eroga il prestito (al momento ci risulta che abbiano aderito soltanto Banca Intesa e Unicredit; altri istituti potranno aderire successivamente);

  • b) la richiesta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione della compagnia di assicuratrice scelta (hanno aderito Unipol, Allianz, Generali, Poste e Cattolica);
  • c) l’istanza di accesso al «fondo di garanzia».
  • È da tener presente che l’Ape ha sempre decorrenza successiva alla domanda. Tuttavia, chi vanti il possesso dei requisiti per il diritto all’Ape già dal 1° maggio 2017 (cioè dalla sua originaria decorrenza di legge), può richiedere la liquidazione degli arretrati, presentando la domanda di Ape entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto attuativo della legge, ossia entro il 18 aprile 2018. Nella domanda di Ape il richiedente indica:
  • di voler accedere o meno al finanziamento supplementare per potersi garantire l’erogazione dell’Ape fino all’effettiva età di pensionamento qualora, durante la fase di erogazione dell’Ape, intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita; l’importo mensile di Ape desiderato, entro i limiti dell’importo minimo e di quello massimo certificati dall’Inps; l’importo di eventuali debiti erariali; l’importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento
  • residuo superiore alla durata di erogazione dell’Ape; l’importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi. Sulla base dell’importo mensile di Ape richiesta viene conseguentemente determinata la rata di ammortamento mensile (rata di rimborso del prestito). Nella domanda di Ape, inoltre, il richiedente dichiara sotto la sua responsabilità di: -non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni o “scoperti” bancari; -non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archividella centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento; – non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori; -non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia, (denominato centrale di allarme interbancaria – CAI). All’atto di presentazione della domanda di Ape il richiedente riceve l’informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in􀀀tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, rilasciata dall’istituto finanziatore e dall’impresa assicuratrice con modalità informatiche (cioè online). A partire da questo momento il procedimento si svolge tutto “istituzionalmente”, cioè senza più intervento del richiedente.