Integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità

In quali casi l’assegno d’invalidità può essere integrato al trattamento minimo: limiti di reddito personale e familiare.

Hai diritto all’assegno ordinario d’invalidità ma l’importo mensile che percepisci è molto basso? Forse non sai che anche l’assegno d’invalidità, come le altre pensioni, è integrabile al trattamento minimo: questo vuol dire che, se dal calcolo della pensione o dell’assegno deriva un trattamento di importo inferiore a un limite stabilito (il cosiddetto minimo vitale), al titolare della prestazione viene attribuita un’integrazione, l’integrazione al minimo, appunto. Grazie all’integrazione la pensione viene aumentata sino a raggiungere l’importo del trattamento minimo vitale, pari a 507,42 euro mensili nel 2018 ed a 513,01 euro per il 2019. In base a quanto reso noto, nel 2020 l’importo del trattamento minimo dovrebbe ammontare a 516,09 euro.

Per ottenere l’integrazione al minimo bisogna però che siano verificate determinate condizioni legate sia al reddito proprio che al reddito del coniuge.

Per quanto riguarda l’integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità, poi, le regole sono differenti da quelle previste nella generalità dei casi, in quanto l’agevolazione è disciplinata dalla legge di Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile [1].

Ma procediamo per ordine e vediamo, dopo aver ricordato quando si ha diritto all’assegno ordinario d’invalidità e come si calcola, come si determina l’integrazione al minimo di questa prestazione.

Che cos’è l’assegno ordinario d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione, riconosciuta dall’Inps, che spetta a chi possiede una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3. La prestazione è calcolata come la futura pensione ed è integrabile al minimo, ma si riduce in presenza di ulteriori redditi.

Quali requisiti sono necessari per ottenere l’assegno ordinario d’invalidità?

Per aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità è necessario possedere:

  • almeno 5 anni di contributi;
  • almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio;
  • un’invalidità superiore ai 2/3, ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

Come si calcola l’assegno d’invalidità?

Per sapere a quanto ammonta l’assegno d’invalidità, bisogna considerare che il trattamento è calcolato allo stesso modo della generalità delle pensioni dirette, cioè:

  • col sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 (che si basa sulla media degli ultimi stipendi), poi contributivo (questo sistema si basa invece sulla contribuzione accreditata e sull’età pensionabile), per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del cosiddetto sistema misto;
  • col sistema integralmente contributivo per chi non possiede contributi versati alla data del 31 dicembre 1995.

Quando si riduce l’assegno d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità può essere cumulato con i redditi da lavoro, ma con dei limiti: se il titolare continua a lavorare e supera una determinata soglia di reddito, difatti, l’assegno viene ridotto. In particolare:

  • se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%: in pratica, per il 2018, se il reddito supera 26.385,84 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼; per il 2019, se il reddito supera 26.676,52 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 513,01 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼
  • se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 50%: in pratica, per il 2018, se il reddito supera 32.982,30 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l’assegno d’invalidità viene dimezzato; per il 2019, se il reddito supera 33.345,65 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 513,01 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l’assegno d’invalidità viene dimezzato.

Se l’assegno già ridotto risulta comunque superiore al trattamento minimo, cioè supera 507,42 euro mensili per il 2018, 513,01 euro per il 2019, può subire una seconda trattenuta. L’applicabilità di questa riduzione dipende dall’anzianità contributiva dell’interessato:

  • con almeno 40 anni di contributi non deve essere applicata alcuna trattenuta aggiuntiva;
  • con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta, che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo:
    • relativamente al lavoro dipendente, la trattenuta è pari al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo, entro comunque l’importo dei redditi da lavoro percepiti;
    • relativamente al lavoro autonomo, invece, la trattenuta è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Questa seconda riduzione non può essere applicata se:

  • l’ulteriore reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo;
  • il lavoratore è impiegato in contratti a termine di durata inferiore a 50 giornate nell’anno solare;
  • il reddito conseguito deriva da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, o da altre particolari attività (operai agricoli, collaboratori familiari, giudici di pace e tributari, amministratori locali, cariche pubbliche elettive…).

Quando si può integrare al minimo l’assegno d’invalidità?

Come abbiamo detto, l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario d’invalidità è regolata da un’apposita disciplina.

L’importo dell’assegno, se inferiore al trattamento minimo, deve essere infatti integrato fino a questo importo (ricordiamo pari a 507,42 euro mensili per il 2018 ed a 513,01 euro per il 2019) da una somma pari all’ammontare della pensione sociale. Dal 1° gennaio 1996 si fa riferimento all’importo dell’assegno sociale anche per i trattamenti con decorrenza anteriore a questa data: ricordiamo che l’assegno sociale ammonta, nel 2018, a 453 euro mensili, e nel 2019 a 457,99 euro mensili.

Quando non spetta l’integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità?

L’integrazione al minimo non spetta se il titolare dell’assegno d’invalidità possiede redditi propri assoggettabili all’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) superiori a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale, anche nel caso in cui il coniuge non possieda redditi.

In pratica, se il reddito supera, per il 2018, 11.778 euro annui, per il 2019 11.907,74 euro, non si ha diritto all’integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità.

Tra i redditi che rilevano per il superamento della soglia che dà diritto all’integrazione, deve essere escluso quello della casa di abitazione.

Per chi è sposato e non separato legalmente, l’integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale: niente integrazione, dunque, se il reddito proprio e del coniuge supera 17.667 euro annui (relativamente all’anno 2018), per il 2019 17.861,61 euro.

Tra i redditi che rilevano per il superamento della soglia che dà diritto all’integrazione, si considera anche l’importo “a calcolo” (cioè derivante dal calcolo della pensione, senza integrazioni) dell’assegno da integrare.

L’integrazione dell’assegno di invalidità, in ogni caso, non può superare l’ammontare annuo dell’assegno sociale. L’importo in pagamento, inoltre, non può superare il limite del trattamento minimo.

Si può ottenere l’integrazione parziale dell’assegno d’invalidità?

L’assegno d’invalidità non beneficia dell’integrazione parziale, cioè dell’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dei limiti di reddito: di conseguenza, nel caso in cui i limiti siano superati, l’assegno d’invalidità viene corrisposto nell’importo determinato dal calcolo dei contributi, senza alcuna integrazione.

Si può applicare la cristallizzazione all’integrazione dell’assegno d’invalidità?

La cristallizzazione degli importi [2] non può essere applicata all’integrazione dell’assegno d’invalidità. Nel caso in cui i limiti di reddito siano superati in un anno successivo a quello di decorrenza dell’assegno, non viene dunque mantenuto il minimo nell’importo in pagamento alla fine dell’anno precedente.