Lettere fisco, accertamenti inviati a tantissimi cittadini. Ecco il motivo

Questo articolo in breve

Il nuovo spesometro è dunque un adempimento tutt’altro che leggero, al quale si aggiunge, sempre dal 2017, una nuova comunicazione Iva trimestrale, che dovrà contenere i dati contabili
riepilogativi delle operazioni di liquidazione periodica dell’Iva. Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza sul funzionamento dell’attuale spesometro, per capire che cosa cambierà col nuovo adempimento.

Nuovo spesometro: chi deve inviarlo?

Sono obbligati a inviare il nuovo spesometro gli stessi soggetti obbligati ad inviare l’attuale spesometro, cioè la comunicazione polivalente annuale: si tratta, in generale, di professionisti,
imprese ed enti. Nel dettaglio i soggetti obbligati sono:

• le società di persone;
• le società di fatto che esercitano attività commerciale;
• le società di capitali;
• le società consortili;
• le società cooperative e di mutua assicurazione imprese individuali;
• gli artisti e professionisti in forma autonoma o associata;
• le imprese familiari ed aziende coniugali;
• le imprese agricole;
• gli enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
• le società estere rappresentate in Italia;
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
• le soggetti non residenti che si sono identificati ai fini iva;
• i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
• i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
• i contribuenti in regime di contabilità semplificata;
• gli enti non commerciali, per le sole operazioni rilevanti ai fini iva;
• i piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7.000 euro di vendite l’anno;
• le associazioni ed enti associativi sportivi dilettantistici, limitatamente alle operazioni
effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Sono invece esonerati dall’obbligo, sia del vecchio che del nuovo spesometro, i seguenti soggetti:
• i contribuenti minimi e aderenti al regime forfettario;
• i commercianti al minuto, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.000 euro;
• le pubbliche amministrazioni;
• i tour operator, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.600 euro;
• i non residenti con stabile organizzazione in Italia;
• i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
• i soggetti che trasmettono le fatture emesse e ricevute in forma elettronica all’Agenzia delleentrate, col sistema d’interscambio Sdi, utilizzato per la Fattura Pa.

Nuovo spesometro: quali operazioni si devono comunicare?

Sia lo spesometro attuale che il nuovo spesometro, come abbiamo detto, servono per effettuare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva: in buona sostanza, tramite la comunicazione
polivalente vengono trasmesse all’Agenzia delle entrate le fatture emesse (corrispettivi-vendite) e quelle ricevute (acquisti).

La differenza, tra vecchio e nuovo spesometro, è la seguente:

• l‘attuale spesometro riguarda le operazioni dell’intero anno, che possono essere trasmesse anche in forma aggregata, cioè inviando i soli totali delle operazioni attive, passive e della relativa imposta;
• il nuovo spesometro invece riguarda le operazioni di ogni trimestre, che non possono più essere trasmesse in forma riepilogativa, ma vanno inoltrate analiticamente, fattura per fattura.

Lo spesometro, in entrambi i casi, riguarda le operazioni:

• con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
• senza obbligo di emissione della fattura, se l’ammontare è almeno pari a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva;
• soggette a reverse charge (cioè all’inversione contabile), per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura;
• soggette allo split payment (cioè alla scissione dei pagamenti), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario dal cliente- pubblica amministrazione.

Risultano invece escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Agenzia delle entrate. In particolare:
• le operazioni che sono già comunicate all’Anagrafe tributaria (come le bollettedell’elettricità, dell’acqua e del gas, i contratti di mutuo, etc.);
• le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti deicontribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
• le operazioni finanziarie esenti dall’Iva;
• le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (Sts).;
• le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana;
• le operazioni intracomunitarie incluse nelle comunicazioni Intrastat.

Nuovo spesometro: come si compila

Come appena esposto, il nuovo spesometro dovrà essere trasmesso ogni 3 mesi, precisamente l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre e dovrà contenere tutte le operazioni
attive e passive in forma analitica.

In particolare, il nuovo spesometro trimestrale dovrà indicare:

• i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
• i dati di tutte le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali;
• i dati delle relative variazioni.
Dovranno essere riportati, dettagliatamente, i seguenti dati:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti (attivi e passivi, cioè clienti e fornitori);
• la data e il numero di ogni fattura;
• la base imponibile di ogni fattura;
• l’aliquota applicata di ogni fattura;
• l’imposta e la tipologia di ogni operazione.

L’obbligo di includere una fattura passiva (acquisti) nello spesometro sorge, comunque, dal momento della sua registrazione e non dalla ricezione.
Nuovo spesometro: sanzioni
In merito al nuovo spesometro e alla liquidazione periodica dell’Iva, costa molto caro non solo
dimenticare di inviare le comunicazioni, ma anche commettere degli errori nel loro contenuto.
In particolare, sono previste:
• sanzioni pari a 25 euro, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino a un
massimo di 25000 euro; non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;
• sanzioni da 5000 a 50000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
liquidazioni periodiche Iva.
Nuovo spesometro: adempimenti più leggeri nel 2017
Ad ogni modo, il nuovo spesometro e la comunicazione periodica Iva non entreranno da subito a
pieno regime; per il solo anno 2017, difatti, gli adempimenti saranno i seguenti:
• spesometro 1° e 2° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017;
• spesometro 3° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2017;
• spesometro 4° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2018.
A partire dal 2018, le scadenze dello spesometro trimestrale saranno 30 maggio: 16 settembre, 30
novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana, tra cui spicca la pubblicazione del decreto sulla nuova Privacy.
Privacy: in Gazzetta il decreto di coordinamento tra normativa italiana e comunitaria
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. del 10.08.2018 che allinea la normativa privacy italiana (D.Lgs. n. 196/2003) alla nuova disciplina comunitaria (Regolamento n. 679/2016). Il decreto, che entrerà in vigore il 19.09.2018, introduce anche importanti novità in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di privacy e demanda al Garante italiano la verifica delle autorizzazioni generali, la promozione di Codici deontologici per specifici settori e l’introduzione di misure di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese, agevolando l’adempimento degli obblighi privacy da parte del titolare del trattamento.

Presto online tutte le risposte agli interpelli
Per consentire al cittadino una più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia delle Entrate, le risposte a tutti gli interpelli pubblicate a decorrere dal 1° settembre 2018 saranno disponibili in forma anonima in una sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate. A stabilirlo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7.8.2018. Nel caso in cui le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione, che continueranno ad essere pubblicate, oltre che sul sito delle Entrate, nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.
Nuova procedura di utilizzo dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha avviato la sperimentazione per una nuova procedura di analisi del rischio di evasione che utilizza le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari da parte operatori finanziari indicati all’articolo 7, 6° comma, del D.p.r. 605/1973, cioè: banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, ogni altro operatore finanziario. A stabilirlo il Provvedimento n. 197357 del 31 agosto 2018. La procedura individuerà le società di persone e di capitali che, pur avendo accrediti sui conti correnti di importo rilevante, per l’anno d’imposta 2016:
• hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA;
• hanno presentato la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.
I contribuenti che verranno individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione saranno potenzialmente selezionabili per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.
Spesometro e dati fatture: in arrivo le lettere di compliance sulle anomalie riscontrate
A partire da settembre saranno inviate ai contribuenti le lettere di compliance fondate sulle anomalie riscontrate nell’adempimento dello spesometro e dei dati fattura per gli anni d’imposta 2016/2017. Lo scopo di queste lettere è consentire al contribuente di regolarizzare le anomalie attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. A tal fine, il contribuente potrà:
• compilare una dichiarazione integrativa, il cui prospetto precompilato è già presente nel suo Cassetto fiscale, nel caso in cui ritenesse fondata la segnalazione;
• fornire informazioni per giustificare l’anomalia.