L’agenzia delle Entrate ha reso noto una nuova funzionalità per il documento commerciale elettronico, meglio noto come “fattura elettronica” Da settembre gli esercenti che operano in più ambiti commerciali con contabilità separata possono infatti indicare all’interno della sezione “i miei dati” fino a tre attività, da selezionare in fase di generazione del documento, sia che si tratti della vendita di un bene, che della prestazione di un servizio. Prima di approfondire, per venire incontro a chi avesse da poco intrapreso una nuova attività, riepiloghiamo in breve il suo funzionamento.
Cos’è la fattura elettronica
Dal 1 gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi, che siano effettuate tra persone residenti in Italia, sono effettuate in modalità di fattura elettronica.
L’obbligo vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio sia effettuata tra operatori IVA (ossia operazioni “business to business”), sia tra un operatore IVA e un consumatore finale (cosiddette operazioni “business to consumer”).
La stessa Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, e per poterle trasmettere, riceverle o conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, o anche per consultare e acquisire la copia originale delle medesime già correttamente emesse e ricevute.
In alternativa a questi servizi è anche possibile utilizzare software e servizi reperibili direttamente sul mercato, purché – precisa l’Agenzia delle Entrate – essi siano conformi alle indicazioni tecniche previste dalla normativa. Se soprattutto in un primo momento la fatturazione elettronica poteva incontrare i normali problemi di “adattamento”, come era immaginabile all’inizio, sono in molti invece ad aver trovato in questo nuovo sistema un modello privilegiato per la propria attività professionale.
In cosa si differenzia dalla vecchia fattura
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: essa va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o volendo anche uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (Sdì.).
Quest’ultimo può essere paragonabile a una sorta di “postino”, che verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali, l’indirizzo telematico (il cosiddetto “codice destinatario”, ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura.
Inoltre esso controlla che la partita IVA del fornitore (il cosiddetto “cedente/prestatore”) e la partita IVA, ovvero il codice fiscale, del cliente (il cosiddetto “cessionario/committente”) siano esistenti. In caso di esito positivo di tutti questi controlli, il sistema di interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario, comunicando con una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura sia la data che l’ora di consegna del documento.
Orbene, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee, oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. Restano valide le regole che consentono di predisporre la cosiddetta “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Scadenze e adeguamenti odierni
Ci sono termini e scadenze da tenere sotto controllo. In particolare si rammenta che scade il 1 gennaio 2021 il termine per l’adeguamento graduale all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per l’entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e per l’adeguamento dei registratori telematici, nonché per l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.
Gli allegati tecnici sono stati tutti aggiornati nel documento “variazioni alle specifiche tecniche dei corrispettivi del 30 giugno 2020”. In particolare occorre indicare come il Registratore Telematico o Server-RT, nel momento in cui viene messo in servizio, dovrà inviare le informazioni relative alla versione del firmware fiscale presente sull’apparato (ossia quale versione dei protocolli elettronici è disponibile per l’utente, una comunicazione, questa che in ogni caso avviene in automatico), o anche descrivere le differenti modalità di emissione di documento commerciale di reso o annullo.