Crocifisso in aula? Si può, non discrimina, ma non va imposto

Questo articolo in breve

Corte di Cassazione si è espressa a sezioni unite civili sulla possibilità di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. Dovendo provare a sintetizzare 65 pagine ricche di argomentazioni giuridiche, di rimandi culturali, di ragionamenti filosofico-spirituali, possiamo dire, con le approssimazioni del caso, che si tratta di un sì a determinate condizioni.

È una sentenza che promuove dialogo e tolleranza, rigettando da un lato il fondamentalismo laicista dall’altro quello religioso o pseudo tale. I fatti. Tra il 2008 e il 2009 un docente di Terni si oppose all’ordine del preside (che recepiva l’indicazione espressa dagli studenti) di esporre il crocifisso nelle aule: ogni volta che faceva lezione toglieva il crocifisso dal muro, per poi rimetterlo quando usciva dall’aula.

Quell’insegnante, sanzionato, fece ricorso dicendosi discriminato e chiedendo un risarcimento. Si è arrivati così in Cassazione. I giudici hanno sostanzialmente dato torto sia al professore che al preside. La sentenza dice infatti che l’esposizione del crocifisso – considerato un simbolo legato alla tradizione culturale del popolo italiano – non può essere intesa come un atto di discriminazione, perché è un simbolo che non comporta alcun atto di adesione da parte degli insegnanti e non ne limita la libertà di insegnamento né quella di espressione.

Allo stesso tempo, però, i giudici hanno stabilito che la circolare che ordinava di esporre il crocifisso nelle aule della scuola era illegittima, perché l’esposizione del crocifisso non può essere imposta, ma deve essere frutto del confronto tra le diverse parti all’interno di ogni istituto scolastico.

Gli istituti, dice la sentenza, possono decidere in autonomia se esporre o meno il crocifisso, ma la decisione deve originare da un «ragionevole accomodamento» tra eventuali posizioni difformi, e deve essere una «soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità».

Tre i punti che mi preme qui evidenziare. Il primo: corre una profonda differenza fra il laicismo che vuole espellere dalla vita pubblica ogni simbolo religioso e una laicità più correttamente intesa. La sentenza è particolarmente illuminante al riguardo, rimandando, direi con orgoglio, al senso della “laicità italiana” e alle sue peculiarità: «La laicità italiana non è “neutralizzante”: non nega la peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell’intimità della coscienza dell’individuo».

Secondo passaggio importante: come non si esclude l’esposizione del crocifisso, la cui decisione è demandata alle singole comunità scolastiche, così si può prevedere la compresenza di altri simboli religiosi. Infine, la riflessione sul crocifisso, di cui viene ricordato, ovviamente, il carattere propriamente “religioso”, ma di cui si riconosce la valenza culturale visto che quell’Uomo appeso al legno richiama alcuni valori (dignità, pace, amore verso il prossimo, solidarietà), «condivisibili, per il loro carattere universale, anche da chi non è credente».